CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 6

DISCIPLINA DEL PERSONALE

In vigore dal 22 ott 1960
Il personale nei rapporti del lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti e subordinazione verso i superiori con urbanità ed equanimità verso i colleghi. Il personale non deve fumare nè introdurre nella bottega oggetti o altro non autorizzati dal datore di lavoro. Il personale ha l'obbligo di indossare in negozio un camice di sua proprietà, di tela bianca in buono stato e pulito. Il personale non deve esplicare nell'azienda altra attività che non sia quella attinente al servizio dell'azienda stessa e comunque ricevere e intrattenersi nell'azienda con estranei. Non è consentito esercitare fuori orario e fuori bottega l'attività attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazione del datore di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-6

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DISCIPLINA DEL PERSONALE (Art. 6 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo