CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 6
DISCIPLINA DEL PERSONALE
In vigore dal 22 ott 1960
Il personale nei rapporti del lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti e subordinazione verso i superiori con urbanità ed equanimità verso i colleghi.
Il personale non deve fumare nè introdurre nella bottega oggetti o altro non autorizzati dal datore di lavoro.
Il personale ha l'obbligo di indossare in negozio un camice di sua proprietà, di tela bianca in buono stato e pulito.
Il personale non deve esplicare nell'azienda altra attività che non sia quella attinente al servizio dell'azienda stessa e comunque ricevere e intrattenersi nell'azienda con estranei. Non è consentito esercitare fuori orario e fuori bottega l'attività attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazione del datore di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-6