CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 7

ASSENZE

In vigore dal 22 ott 1960
Tutte le assenze devono essere comunicate, salvo casi di giustificato motivo, entro mezza giornata dall'assenza. Nel caso di malattia il datore di lavoro ha la facoltà di fare controllare dal suo medico di fiducia il decorso della malattia. L'assenza ingiustificata o non permessa potrà essere punita con la multa nella misura del 10% della retribuzione normale che il dipendente avrebbe percepito se avesse prestato servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-7

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