CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 12
TRATTAMENTO MALATTIA
In vigore dal 22 ott 1960
Nel caso di malattia il personale ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia indennizzato dall'istituto di Assistenza. Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi il dipendente o la malattia debitamente accertata non consenta a quest'ultimo di riprendere il lavoro, il dipendente stesso avrà diritto alla liquidazione regolare, senza preavviso.
Per il personale femminile, in caso di gravidanza e di puerperio, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-12