CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 14
PAGHE
In vigore dal 22 ott 1960
La determinazione delle paghe corrispondenti alle categorie di lavoranti sarà stabilita nei singoli contratti integrativi provinciali. Nel caso di retribuzione a percentuale è d'obbligo che sia fissato prima un minimo di paga.
Per il lavorante occupato presso un'azienda mista nella quale esplichi le due attività per uomo e signora, verrà disposta nei contratti integrativi provinciali una percentuale di maggiorazione sui minimi di paga stabiliti nei contratti integrativi per le aziende da uomo nella misura non inferiore al 20%.
Nei contratti integrativi provinciali saranno stabilite altresì le condizioni in base alle quali sarà effettuato il lavoro a domicilio del cliente.
La paga deve essere corrisposta allo scadere della settimana di lavoro. I reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente e sulla qualità della moneta debbono essere fatti immediatamente all'atto della riscossione della paga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-14