CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 17

FERIE

In vigore dal 22 ott 1960
Ai lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini (manicure, pedicure, massaggiatrici, pettinatrici ecc.) saranno concessi anno otto giorni di ferie remunerabili godibili e continuativi, ed in più due giorni remunerati e frazionabili a facoltà del datore di lavoro, in base al salario globale fissato nei contratti integrativi provinciali. Ai fini della liquidazione delle ferie il salario globale (del quale possono far parte sia i minimi di paga base, sia l'indennità di contingenza ed il carovita) sarà calcolato in base all'ultimo salario globale giornaliero. La liquidazione delle ferie dei lavoranti retribuiti soltanto a percentuale sarà calcolata in base all'ammontare dell'ultima quindicina di paga globale; laddove è stabilito un minimo garantito, la liquidazione delle ferie non potrà essere inferiore al minimo stesso. Laddove è stata effettuata la scomposizione del salario nei due elementi di paga base e contingenza, la liquidazione delle ferie sarà corrisposta sull'ammontare dell'intera retribuzione. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze del lavoro e compatibilmente con Le preferenze del personale, in genere nel periodo da giugno a settembre. Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie. In caso di dimissioni e di licenziamento, ove sia maturato il diritto alle ferie intere, al lavoratore spetterà il godimento delle ferie stesse. In caso di licenziamento e di ferie collettive, ove non sia maturato il diritto alle ferie intere, al lavorante spetterà il godimento delle ferie, in ragione dei dodicesimi maturati. Eguale diritto spetterà al lavoratore dimissionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-17

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FERIE (Art. 17 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo