CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 20
MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 22 ott 1960
Previa contestazione della mancanza all'interessato il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:
a) allontanamento arbitrario dal lavoro;
b) guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinari;
c) introduzione di bevande alcooliche o fumare nel negozio senza permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
d) ritardo all'inizio di lavoro - conforme all'orario di apertura e chiusura - o anticipo nella cessazione del lavoro;
e) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla discipline, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda, nonché al regolare andamento del lavoro.
Nei casi di recidiva e maggiore gravità, si potrà applicare la sospensione di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-20