Art. 20 · MULTE E SOSPENSIONI
CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 20

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MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 22 ott 1960
Previa contestazione della mancanza all'interessato il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi: a) allontanamento arbitrario dal lavoro; b) guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinari; c) introduzione di bevande alcooliche o fumare nel negozio senza permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci; d) ritardo all'inizio di lavoro - conforme all'orario di apertura e chiusura - o anticipo nella cessazione del lavoro; e) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla discipline, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda, nonché al regolare andamento del lavoro. Nei casi di recidiva e maggiore gravità, si potrà applicare la sospensione di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-20