CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 23

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 22 ott 1960
Ai lavoranti dipendenti da aziende di barbiere e misti, parrucchiere per signora ed affini, sarà corrisposta ogni anno una gratifica natalizia. 1°) Per le province ove è avvenuta la scomposizione della remunerazione in paga base e contingenza o carovita, la gratifica natalizia verrà corrisposta; a) per i centri che hanno 250.001 abitanti ed altre, nella misura di duecento ore di paga base e del 12 - 20 - 25% delle 200 ore di contingenza o carovita in atto nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente per i negozi di 3ª 2ª e 1ª categoria. b) per i centri che hanno meno di 250.000 abitanti, nella misura di 200 ore di paga base e del 5 - 8 - 12% delle 200 ore di contingenza o caro vita in atto nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente per i negozi di 3ª, 2ª e 1ª categoria. 2°) Per le province ove viene pagato un salario unico, la gratifica natalizia verrà corrisposta: a) per i centri superiori ai 250.001 abitanti nella misura del 20 - 25 30% delle 200 ore di salario unico rispettivamente per la 3ª, 2ª e 1ª categoria; b) nei centri al disotto di 250 mila abitanti nella misura; del 15 - 20 - 25% delle 200 ore di salario unico, rispettivamente per la 3ª, 2ª e 1ª categoria. 3°) Per i centri in cui vige la remunerazione a percentuale, la gratifica natalizia verrà calcolata sulle 200 ore computate in base alla remunerazione della prima quindicina di dicembre con le percentuali e gli scarti sopra indicati, tranne che provincialmente sia stato stabilito l'assorbimento della gratifica nella remunerazione a percentuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-23

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GRATIFICA NATALIZIA (Art. 23 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo