CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 27

TRAPASSO DI AZIENDA

In vigore dal 22 ott 1960
Il trapasso o qualsiasi altra trasformazione della azienda non risolvono il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del personale, questo conserverà il diritto alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli competa in base al presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-27

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