CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 29

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In vigore dal 22 ott 1960
I contratti collettivi provinciali vigenti per la categoria di cui al presente contratto saranno sostituiti di diritto dal presente contratto alla data della sua decorrenza; per la parte salariale e per le qualifiche rimangono in vigore le tabelle e le declaratorie contenute nei vigenti contratti provinciali fino all'entrata in vigore degli accordi integrativi che saranno stipulati entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-29

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