CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 29
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In vigore dal 22 ott 1960
I contratti collettivi provinciali vigenti per la categoria di cui al presente contratto saranno sostituiti di diritto dal presente contratto alla data della sua decorrenza; per la parte salariale e per le qualifiche rimangono in vigore le tabelle e le declaratorie contenute nei vigenti contratti provinciali fino all'entrata in vigore degli accordi integrativi che saranno stipulati entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-29