CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 30

APPRENDISTATO

In vigore dal 22 ott 1960
Per l'apprendistato valgono le seguenti norme: 1) È considerato apprendista barbiere e parrucchiere colui che è occupato in una azienda da barbiere o parrucchiere per imparare metodicamente il mestiere. 2) Non potrà essere considerato apprendista il prestatore d'opera che, pur volendo imparare il mestiere non abbia ancora 14 anni compiuti e che non sia prosciolto dall'obbligo dell'istruzione elementare, salvo celi nuove disposizioni di legge non abbassino il limite di età per l'ammissione al lavoro. 3) Può tenere apprendisti il datore di lavoro che abbia la patente di mestiere e che sia il conduttore tecnico dell'azienda. Può essere privato di questo diritto il datore di lavoro che non offra sufficienti garanzie morali o quando reiteratamente la formazione professionale da lui data agli apprendisti si dimostri insufficiente. Per il datore di lavoro non in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo, l'assunzione degli apprendisti non è regolata dal presente accordo. 4) L'assunzione di un apprendista nella bottega dà luogo ad un rapporto di lavoro tra il datore e prestatore d'opera alle condizioni stabilite nel paragrafo seguente. 5) La durata massima dell'apprendistato è fissata come segue: apprendisti barbieri: eta 14 anni, durata anni 4 " 15 " " 31/2 16 " " 3 " 17 " " 2 apprendisti parrucchieri per signora eta 14 anni, durata anni 5 " 15 " " 41/2 " 16 " " 4 " 17 " " 3 apprendisti manicure, durata mesi 6. In circostanze speciali potrà essere concesso l'inizio dell'apprendistato, d'accordo fra le Associazioni professionali, ai giovani di età superiore ai 17 anni. Nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato con la stessa qualifica presso altre aziende della stessa attività. Il periodo di prova per l'assunzione dell'apprendista è fissato in giorni 15, per i barbieri, in giorni 30 per i parrucchieri per signora. Il periodo di preavviso per il licenziamento è fissato in giorni sei. Le retribuzioni dell'apprendista sono fissate come segue: per il primo quarto del periodo dell'apprendistato, retribuzione libera; per il secondo quarto del periodo di apprendistato 30% della paga globale del lavorante di 3ª categoria; per il terzo quarto del periodo di apprendistato 60% della paga globale del lavorante di 3ª categoria; per il quarto quarto del periodo di apprendistato 80% della paga globale dei lavorante di 3ª categoria. 6) Nel caso che il datore di lavoro non intenda concedere l'aumento di paga previsto, l'apprendista potrà appellarsi ad una Commissione paritetica costituita tra le due Associazioni di categoria interessate. Detta Commissione sentite le parti ed eventualmente sottoposto l'apprendista ad una prova pratica, delibererà in merito. Il giudizio della Commissione sarà inappellabile per entrambe le parti. Nel caso che l'apprendista pur non avendo compiuto l'intero periodo di lavoro fissato nel paragrafo precedente, abbia raggiunto un grado di preparazione tale da ritenersi meritevole della retribuzione immediatamente superiore a quella spettantegli, potrà farne richiesta al datore di lavoro. Nell'eventualità di un rifiuto da parte del datore di lavoro l'apprendista potrà ricorrere alla Commissione paritetica di cui sopra. 7) Il numero massimo di apprendisti per ogni bottega viene così fissato: Un apprendista per il titolare ed uno ogni tre lavoranti dipendenti per i barbieri; un apprendista per il titolare, ed uno per ogni due lavoranti dipendenti per i parrucchieri per signora. L'apprendista che abbia raggiunto la metà del periodo di apprendistato non viene considerato nel computo suddetto. 8) Per l'assunzione degli apprendisti i barbieri ed i parrucchieri, dovranno fare domanda all'Organizzazione di categoria della provincia. La stessa domanda con il parere dell'Organizzazione di categoria sarà presentata dal barbiere e parrucchiere all'Ufficio di Collocamento per l'autorizzazione. Qualora dal datore di lavoro non venga osservato quanto stabilito nel presente paragrafo l'apprendista sarà considerato appartenente a tutti gli effetti all'ultima categoria di lavoranti prevista dalle norme contrattuali vigenti. 9) Il periodo di apprendistato si inizia dal giorno successivo a quello in cui viene rilasciata l'autorizzazione da parte dello Ufficio Provinciale di Collocamento. 10) L'apprendista ha il dovere di obbedire con zelo agli ordini del datore di lavoro barbiere e parrucchiere. Conformarsi in tutto e per tutto alle regole della azienda e della casa, se vive nella cerchia familiare del datore di lavoro. 11) Il datore di lavoro barbiere e parrucchiere deve trattare l'apprendista come un buon padre di famiglia, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente il mestiere. Egli non deve adibire l'apprendista a lavori non inerenti al mestiere. 12) Anche per gli apprendisti valgono le norme disciplinari vigenti del presente contratto. 13) Ogni controversia relativa al rapporto di apprendistato verrà demandata alle rispettive Organizzazioni di categoria ed in mancanza di accordo all'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-30

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