CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 14
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In vigore dal 22 ott 1960
La determinazione delle paghe corrispondenti alle categorie di lavoranti sarà stabilita nei singoli contratti integrativi provinciali. Nel caso di retribuzione a percentuale è d'obbligo che sia fissato prima un minimo di paga.
Per il lavorante occupato presso un'azienda mista nella quale esplichi le due attività per uomo e signora, verrà disposta nei contratti integrativi provinciali una percentuale di maggiorazione sui minimi di paga stabiliti nei contratti integrativi per le aziende da uomo nella misura non inferiore al 20%.
Nei contratti integrativi provinciali saranno stabilite altresì le condizioni in base alle quali sarà effettuato il lavoro a domicilio del cliente.
La paga deve essere corrisposta allo scadere della settimana di lavoro. I reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente e sulla qualità della moneta debbono essere fatti immediatamente all'atto della riscossione della paga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-14