CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 1
ASSUNZIONE.
In vigore dal 22 ott 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21 NOVEMBRE 1947
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI BARBIERI E MISTI, PARRUCCHIERI
PER SIGNORA ED AFFINI
Addì 21 novembre 1947 in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO, rappresentata dal Consigliere confederale Sig. Diego Di Natale (Udine, per delega del suo Presidente Sig. Gino Varlecchi, con la partecipazione di una delegazione composta dai Sigg.: Padovani Mario (Reggio Emilia), Consigliere confederale; Rutigliani Bruno (Milano); Ginassi Giuseppe (Firenze); Lossani Luigi (Milano), assistiti dal Dott. Giorgio Coppa della Confederazione stessa;
la FEDERAZIONE NAZIONALE BARBIERI, BARBIERI MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI, rappresentata dal suo Presidente Alessandro Cosolari, con la partecipazione di una Delegazione composta dai Presidenti di Sezione nazionale di categoria Sigg.: Napolitano Paolino (Genova) e De Luca Euschio (Roma), e dai Signori: Cafiero Umberto (Napoli), Castelli Duilio (Como), Conti Giovanni (Genova), De Ruvo Emanuele (Roma), Giordano Taddeo (Bari), Parisi Giuseppe (Messina), Ribera Curio (Terni), Stringhini Spartaco (Cremona), Zambarbieri Ambrogio (Milano).
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORANTI PARRUCCHIERI, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Giannini Francesco, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Sigg. Cecchi Bruno, Martelli Ugo, Pinzan Emilio, Turino Carmelo, membri del Comitato Centrale, Berti Sergio del Sindacato di Roma, Fiume Mario del Sindacato di Bologna, assistiti dall'Avv. Fenizi Fenizio della Confederazione Generale italiana del Lavoro;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le aziende di Barbieri e Misti, Parrucchieri per Signora ed Affini, nonché per i Lavoranti dipendenti.
.
ASSUNZIONE.
L'assunzione del personale maschile e femminile sarà effettuata tramite gli Uffici di Collocamento di categoria in base alle disposizioni di legge vigenti, salvo eventuali accordi locali.
In ciascuna Provincia verrà istituita una Commissione paritetica fra le rispettive Associazioni di categoria, con funzioni consultive su ogni questione attinente all'Ufficio di Collocamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-1