CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 22
22 / 31LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
In vigore dal 22 ott 1960
Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo soltanto all'atto della paga, in fine settimana, mediante preavviso di sei giorni a mezzo di lettera raccomandata.
È in facoltà delle parti di sostituire al periodo di preavviso il pagamento integrale dei giorni di lavoro mancanti al compimento del periodo stesso.
Il licenziamento del personale, eccetto per motivi gravissimi non potrà avvenire nei sessanta giorni antecedenti il capo d'anno nel trenta giorni antecedendi il Ferragosto o la Pasqua, semprechè in tali circostanze vengano raccolte per consuetudine mancie per le suddette ricorrenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-22