CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio
Art. 8
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
In vigore dal 15 ott 1960
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festività natalizia, verrà corrisposta al lavorante a domicilio che presta la sua opera per un solo datore di lavoro, a titolo da indennità di anzianità, una maggiorazione nella misura del 2,4% da, computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-8