CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio

Art. 8

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In vigore dal 15 ott 1960
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festività natalizia, verrà corrisposta al lavorante a domicilio che presta la sua opera per un solo datore di lavoro, a titolo da indennità di anzianità, una maggiorazione nella misura del 2,4% da, computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-8

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ (Art. 8 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo