CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio

Art. 4

RETRIBUZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO.

In vigore dal 15 ott 1960
Il lavorante a domicilio deve godere del trattamento economico salariale previsto per i lavoranti interni dal contratto per gli operai interni e dai contratti integrativi salariali e relativi aggiornamenti. A) Il predetto trattamento si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai seguenti elementi: 1) paga base; 2) percentuale di cottimo dell'8% da computarsi sulla paga base; 3) indennità di contingenza; 4) eventuali indennità e terzi elementi. L'indennità di contingenza e le altre eventuali indennità e terzi elementi giornalieri saranno ragguagliare a quote orarie in base ad 8 ore giornaliere. B) Base del computo sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un operaio di normale capacità professionale per compiere quelle operazioni o quei gruppi di operazioni richieste all'operaio. C) La tariffa di cottimo risulterà dalla moltiplicazione delle ore e frazioni di ore di cui al punto B) per gli elementi della retribuzione indicati al punto A. D) Le quote della indennità di contingenza saranno quelle stabilite per i lavoratori oltre i 20 anni; le paghe basi saranno quelle stabilite per le categorie cui si riferisce la lavorazione. E) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o in diminuzione del variare della paga base, delle eventuali indennità e terzi elementi o della indennità di contingenza, determineranno automaticamente, con la stessa decorrenza, l'aggiornamento della tariffa di cottimo pieno secondo il computo di cui al punto C). F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-4

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RETRIBUZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO. (Art. 4 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo