CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio

Art. 3

RESPONSABILITÀ DEL LAVORANTE A DOMICILIO

In vigore dal 15 ott 1960
Con la sottoscrizione della parte I) - Consegna del lavoro - di cui all', il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità, di tutto il materiale che riceve in consegna nonché di quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-3

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RESPONSABILITÀ DEL LAVORANTE A DOMICILIO (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo