CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio
Art. 3
105 / 116RESPONSABILITÀ DEL LAVORANTE A DOMICILIO
In vigore dal 15 ott 1960
Con la sottoscrizione della parte I) - Consegna del lavoro - di cui all', il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità, di tutto il materiale che riceve in consegna nonché di quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-3