CCNL 8 gennaio 1957

Art. 56

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

In vigore dal 15 ott 1960
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operaio addetti all'industria manufatturiera pelli e cuoio avrà una validità di due anni con decorrenza dal 1 gennaio 1957 e si intenderà, successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. Letto, confermato e sottoscritto. UOMINI - PAGA MINIMA ORARIA del 1 gennaio 1957 Parte di provvedimento in formato grafico DONNE - PAGA MINIMA ORARIA del 1 gennaio 1957 Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-56

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DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO (Art. 56 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo