CCNL 8 gennaio 1957

Art. 51

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

In vigore dal 15 ott 1960
L'indennità giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi è ragguagliata, per gli operai di cui al titolo del presente articolo, ad un orario di Adicci ore od a quel maggiore orario preciso dal 2° comma dell'. Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennità di contingenza sarà corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire agli operai in questione il lavoro straordinario prestato deve essere adottata, come quota oraria della indennità di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennità stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-51

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OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA (Art. 51 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo