CCNL 8 gennaio 1957

Art. 46

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 15 ott 1960
In caso di morte dell'operaio, l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui agli , e la indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-46

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE (Art. 46 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo