CCNL 8 gennaio 1957

Art. 47

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 15 ott 1960
Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale o sciatta; b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza; c) sospensione dal lavoro fino a un massimo di 3 (tre) giorni; d) licenziamento ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-47

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Art. 47 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo