CCNL 8 gennaio 1957
Art. 47
93 / 116PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 15 ott 1960
Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale o sciatta;
b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino a un massimo di 3 (tre) giorni;
d) licenziamento ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-47