Art. 46 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE
CCNL 8 gennaio 1957

Art. 46

92 / 116

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 15 ott 1960
In caso di morte dell'operaio, l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui agli , e la indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-46