CCNL 8 gennaio 1957
Art. 53
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 15 ott 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice Civile, l'azienda dovrà rilasciare all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-53