CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio

Art. 9

In vigore dal 15 ott 1960
In deroga di quanto previsto dal comma 1° dell' della presente Regolamentazione del lavoro a domicilio, per quanto riguarda i soli accessori occorrenti per la lavorazione e per il solo caso che gli accessori stessi non siano, in tutto od in parte, forniti dal datore di lavoro, è lasciata facoltà alle parti di concordare, a titolo di rimborso spese ed in base ai prezzi correnti sulla piazza, una corresponsione a forfait o a piedi di lista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-9

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Art. 9 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio. — Testo vigente | Portale Normativo