CCNL 8 gennaio 1957 Allegato II accordo 28 febbraio 1957 apprendistato

Art. 1

APPRENDISTATO

In vigore dal 15 ott 1960
ALLEGATO II ACCORDO 28 FEBBRAIO 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE MANUFATTURIERE PELLI E CUOIO A COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 GENNAIO 1957 E DEGLI ANNESSI ACCORDI SALARIALI NAZIONALI (Vedasi del c.c.n.l. 8 gennaio 1957 per gli operai addetti alle industrie manifatturiere pelli e cuoio) Milano, addì 28 febbraio 1957, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUFATTURIERI DELLE PELLI E DEL CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.). rappresentata dal proprio Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario generale sig. remo Savio; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario generale cav. Silvio Ascari: la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal sig. Mario Zuppiroli. Addì 8 gennaio 1957 tra l'ASSOCIAZIONE MANUFATTI PELLI E CUOI (A.I.M.P.E.C.), rappresentata dai proprio Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti: e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO - C.I.S.N.A.L. - rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. Giulio Pierucci; si è convenuto quanto segue: . APPRENDISTATO a) In relazione alla possibilità, di cui al comma 1° dell' del contratto collettivo nazionale di lavoro, di assumere, in qualità di apprendisti, nei settori in appresso indicati, giovani (uomini) di età dai 18 ai 20 anni, la durata massima del periodo di apprendistato per gli stessi, resta fissata come segue: Pelletterie: lavori in pelle, anni 2; in surrogati, anni 1; Sellerie in genere, buffetterie ed articoli sportivi, anni 1; Cinture in genere, cinturini per orologio, anni 1; Guarnizioni ed articoli tecnici di cuoio, anni 1; Cinghie di trasmissione, anni 1; Valigie e bauli (per i soli lavori in pelle), anni 11/2; Selle e sedili per cicli e moto, mesi 6. b) Il trattamento salariale degli apprendisti resta determinato come segue: Paghe iniziali: si determinano detraendo le quote sotto segnate dalla paga del manovale comune di corrispondente sesso ed età: Uomini Donne di eta inferiore ai 16 anni......... L. 4 orarie L. 5 orarie di eta fra i 16 ed i 18 anni....... " 5 " " 6 " di eta fra i 18 ed i 20 anni....... " 6 " " 7 " La paga del manovale comune è quella di cui alle tabelle risultanti dall'accordo salariale nazionale dell'8 gennaio 1957. Scatti semestrali: sono fissati nella misura che si ottiene dividendo la differenza esistente fra il minimo di paga base della 2ª categoria relativa all'età in cui avrà termine il periodo di apprendistato e il minimo di paga di prima assunzione dell'apprendista, per il numero dei semestri di durata, dell'apprendistato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-1-2

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APPRENDISTATO (Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo