CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio

Art. 11

DECORRENZA E DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE

In vigore dal 15 ott 1960
La presente Regolamentazione del lavoro a domicilio per gli operai addetti all'industria manufatturiera pelle e cuoio avrà una validità di due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 1957 e si intenderà successiva mentre rinnovata di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due prima della scadenza. Visto, il Ministro per il lavoro e le previdenza sociale ZACCAGNINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-11

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