Art. 1

In vigore dal 15 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1955, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle ditte esercenti l'industria manufatturiera delle pelli e del cuoio per la produzione di pelletterie, sellerie in genere, buffetterie, articoli sportivi, cinture in genere e cinturini per orologio, guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, selle, sedili e borsette per ciclo e motociclo, cinghie di trasmissione, valigie e bauli, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento con l'assistenza, della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957, e relative tabelle, da valere per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; al quale, la pari data, ha aderito la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento; Visti: - il contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957 per gli operai addetti all'industria manufatturiera pelli e cuoio - regolamentazione del lavoro a domicilio; - l'accordo 28 febbraio 1957 per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio a completamento e perfezionamento del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957 e degli annessi accordi salariali nazionali; - l'accordo 8 gennaio 1957 per gli aumenti dei minimi di retribuzione conglobata; allegati al predetto contratto; Visto l'accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali da valere per i dipendenti delle aziende manufatturiere pelli e cuoio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 28 del 22 febbraio 1960 e n. 81 del 4 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 giugno 1955 e 8 gennaio 1957 relativi agli impiegati ed agli operai addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio, nonché l'accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi, al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dal contratto operai 8 gennaio 1957 ed allo stesso allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 52. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-rd-1

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