CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio

Art. 10

NORME GENERALI

In vigore dal 15 ott 1960
Per tutto quanto non è stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell'industria manufatturiera pelli e cuoio, stipulato in data 8 gennaio 1957 in quanto tali norme siano compatibili con la specialità del capporto. In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-10

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NORME GENERALI (Art. 10 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo