CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 28

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LA CESSAZIONE NORMALE DEL RAPPORTO E IN CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 14 ott 1960
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LA CESSAZIONE NORMALE DEL RAPPORTO E IN CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO All'impiegato, in caso di risoluzione normale del rapporto di lavoro, spetta una indennità di anzianità pari ad una mensilità di stipendio (vedi ) per ogni anno di servizio prestato nella stessa azienda. L'indennità relativa, alla anzianità convenzionale, prevista dall', deve essere liquidata in ragione di una mensilità di stipendio per ogni anno di detta anzianità convenzionale. In caso di morte dell'impiegato le indennità dovute in conseguenza della risoluzione del rapporto, comprese quelle sostitutive del preavviso, devono corrispondersi, conforme quanto dispone l'art. 2122 del C. C., al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-28

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LA CESSAZIONE NORMALE DEL RAPPORTO E IN CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO (Art. 28 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo