CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 23
CESSAZIONE, TRASFORMAZIONE, TRAPASSO RIDUZIONE DI AZIENDA
In vigore dal 14 ott 1960
CESSAZIONE, TRASFORMAZIONE, TRAPASSO
RIDUZIONE DI AZIENDA
In caso di cessazione, trasformazione, trapasso, riduzione o liquidazione dell'azienda, salvo che l'impiegato sia stato liquidato di ogni sua spettanza (compresa l'indennità sostitutiva del preavviso se non dato nei termini), il rapporto di lavoro non si risolve e lo impiegato conserva il diritto alle spettanze, maturate e non liquidate all'atto della cessazione, trapasso, liquidazione, trasformazione dell'azienda anche nei confronti del nuovo titolare, o quando i titolari siano più d'uno, solidalmente nei confronti di tutti.
L'impiegato che non accetti il passaggio alle dipendenze del nuovo titolare o le conseguenze derivanti dalla riduzione dell'azienda ha diritto a tutte le indennità, spettantigli come se fosse stato licenziato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-23