CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 27
RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO
In vigore dal 14 ott 1960
Non è dovuto nè il preavviso nè la indennità di anzianità nel caso che l'impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento senza preavviso ne indennità, le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
b) Condanne penali, anche condizionali per reati dolosi eccettuate le contravvenzioni;
c) abuso di potere, disonestà, pregiudizievole trascuratezza nel disimpegno delle proprie mansioni;
d) recidività in mancanze gravi, da precisarsi nei contratti integrativi provinciali, che abbiano dato luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi, fra le giuste cause di dimissioni, senza preavviso da parte dell'impiegato, le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria dello stipendio, mancata corresponsione dello stipendio contrattuale o ritardato pagamento di esso di oltre 3 mesi;
c) modifica delle pattuizioni del contratto individuale se non concordate con l'impiegato.
Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa sono dovute all'impiegato l'indennità di preavviso oltre quella di anzianità, come se fosse avvenuto il licenziamento.
In caso di licenziamento o di dimissioni in tronco è in facoltà dell'impiegato di usufruire dell'alloggio per un periodo massimo di mesi due dalla notifica, previa corresponsione di un canone di affitto pari all'importo della valutazione convenzionale dell'alloggio ed annessi quale è previsto dal contratto integrativo provinciale.
Al termine del secondo mese l'impiegato dovrà lasciare libera l'abitazione da persone e cose, senza necessità di ulteriore disdetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-27