CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 31

MODALITÀ DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

In vigore dal 14 ott 1960
Al momento della cessazione del servizio e, in caso di licenziamento in tronco all'atto della sua notifica, è fatto obbligo all'impiegato di effettuare la riconsegna di quanto gli è stato effettivamente affidato dal datore di lavoro, in relazione alle mansioni espletate; tra l'altro i libri di carico e scarico, la consistenza di cassa e di magazzino con i relativi documenti, ecc. Effettuate la riconsegna di quanto già affidato all'impiegato, il datore di lavoro gliene rilascerà ricevuta. In caso di risoluzione normale del rapporto quando questo sia a tempo indeterminato, deve contemporaneamente comunicare all'impiegato il conteggio regolarmente sottoscritto di ogni spettanza ad esso dovuta. All'atto di tale comunicazione il datore di lavoro è tenuto a versare all'impiegato un congruo acconto sull'ammontare di dette spettanze. Il datore di lavoro ha un termine di due mesi dalla cessazione del rapporto per procedere al saldo della liquidazione. Sulla somma dovuta a titolo di liquidazione, decurtata dell'acconto di cui sopra e di quanto dovuto dalla Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, decorrono gli interessi legali a favore dell'impiegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-31

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MODALITÀ DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO (Art. 31 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo