CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 26
PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
In vigore dal 14 ott 1960
La risoluzione normale del rapporto d'impiego non può avvenire senza preavviso, ed il termine di esso è stabilito nel modo seguente:
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro:
Per gli impiegati di concetto:
a) 4 mesi di preavviso in caso di anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
b) 6 mesi in caso di anzianità di servizio da 5 a 10 anni;
c) 8 mesi di preavviso in caso di anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
d) 10 mesi di preavviso in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni.
Per gli impiegati d'ordine:
a) 2 mesi di preavviso in caso di anzianità di servizio non superiore ai 5 anni;
b) 4 mesi di preavviso in caso di anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
c) 5 mesi di preavviso in caso di anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
d) 6 mesi di preavviso in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni.
Il termine utile di preavviso, in caso di dimissioni da parte dell'impiegato di concetto è stabilito in mesi 3 e per l'impiegato d'ordine in mesi uno.
In caso di mancato preavviso, in tutto o in parte, nei termini suddetti è dovuta dall'una all'altra parte contraente una indennità sostitutiva di esso pari allo stipendio globale, corrispondente al periodo di omesso preavviso.
I termini di preavviso decorrono in ogni caso dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
In caso di licenziamento da parte del conduttore dell'azienda e di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso è in facoltà dell'impiegato di continuare ad usufruire dell'alloggio per un periodo massimo di due mesi dalla data della notifica del licenziamento.
Durante la decorrenza del periodo di preavviso, il datore di lavoro, tenute presenti le esigenze di servizio concederà all'impiegato adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione.
Tali permessi dovranno essere concessi nei giorni richiesti dall'impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-26