CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 25
RISOLUZIONE NORMALE DEL RAPPORTO
In vigore dal 14 ott 1960
La risoluzione normale del rapporto, oltre i casi particolari contemplati nel presente contratto, avviene nel modo seguente:
1) per licenziamento da parte del datore di lavoro;
2) per dimissioni da parte dell'impiegato.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono darsi per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo sempre il rispetto dei termini di preavviso di cui all'articolo seguente e saranno possibilmente notificati in modo che la cessazione abbia luogo alla fine dell'anno agrario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-25