CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 22
VARIAZIONI DI SERVIZIO TRASFERIMENTO IN ALTRA AZIENDA
In vigore dal 14 ott 1960
VARIAZIONI DI SERVIZIO
TRASFERIMENTO IN ALTRA AZIENDA
Il passaggio dell'impiegato da un servizio ad un altro in una stessa azienda o da un'azienda ad un'altra dello stesso datore di lavoro non costituisce interruzione del rapporto di lavoro.
L'impiegato trasferito stabilmente da un'azienda ad un'altra dello stesso datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese sostenute, previa documentazione, per il trasporto della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 10%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-22