CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 18
TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 14 ott 1960
L'impiegato ha diritto alla tredicesima mensilità, pari allo stipendio mensile percepito nel mese di dicembre.
Qualora i contratti provinciali stabiliscano uno stipendio globale annuo, esso dovrà intendersi comprensivo della 13ª mensilità e la determinazione dello stipendio mensile dovrà corrispondere ad un tredicesimo di detto stipendio annuo.
Qualora invece i contratti provinciali stabiliscano stipendi mensili, quello annuo è costituito da tredici mensilità.
La tredicesima mensilità verrà corrisposta alla fine dell'anno solare; e frazionabile in dodicesimi nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno.
La corresponsione compete anche nel caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova purchè il servizio effettivamente prestato sia superiore ai mesi sei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-18