CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 13

FERIE ANNUALI

In vigore dal 14 ott 1960
L'impiegato agricolo che ha compiuto un anno di ininterrotto servizio nella stessa azienda ha diritto, per ogni anno di servizio prestato compreso il primo, ad un periodo di ferie retribuite. Il periodo di ferie non può essere inferiore a: giorni 20 in caso di anzianità non superiore a 5 anni; giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre i 5 anni. Nei detti periodi di ferie sono comprese le festività che ricorrono durante i periodi stessi, ma non quelle che cadono al principio o alla fine di essi. Le assenze per malattie, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati, riconosciuti dal datore di lavoro non sono computabili nelle ferie. È rimessa al datore di lavoro, la scelta dell'epoca in cui dovrà cadere il periodo di ferie, tenuti presenti i desideri dell'impiegato. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell'azienda lo impongano, il datore di lavoro e l'impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a 10 giorni, purchè sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo come sopra stabilito. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo salvo in tale caso il diritto di rimborso all'impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro l'anno dei giorni di ferie non godute. L'impiegato che per esigenze di servizio non ha usufruito, in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli ha diritto all'indennità sostitutiva per i giorni non goduti, da corrispondersi alla fine dell'anno in cui matura il diritto. In caso di licenziamento o di dimissioni dell'impiegato, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esso, l'impiegato ha diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute. Quando, all'atto del licenziamento, l'impiegato non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie annuali gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-13

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FERIE ANNUALI (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo