CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 11

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

In vigore dal 14 ott 1960
Il lavoro straordinario, cioè quello compiuto oltre l'orario normale, non può superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali e deve essere compensato con l'aumento del 25% sullo stipendio normale. Il lavoro compiuto nei giorni festivi e in domenica è considerato straordinario e viene compensato con l'aumento del 50% sullo stipendio normale. Tuttavia anche in detti giorni l'impiegato non deve trascurare le operazioni inerenti alla continuazione dell'attività aziendale e deve altresì curare l'esecuzione di lavori di carattere eccezionale ed urgente, senza cime perciò gli sia dovuto compenso straordinario. All'impiegato che ha prestato servizio in giorno di domenica viene accordato il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. L'importo del lavoro straordinario deve essere corrisposto a fine mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-11

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LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO (Art. 11 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo