CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 14
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 14 ott 1960
L'impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un congedo straordinario di almeno 15 giorni con retribuzione normale.
Durante questo congedo l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Tale congedo non viene computato nel periodo delle ferie annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-14