CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 14

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 14 ott 1960
L'impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un congedo straordinario di almeno 15 giorni con retribuzione normale. Durante questo congedo l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio. Tale congedo non viene computato nel periodo delle ferie annuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo