Art. 25 · RISOLUZIONE NORMALE DEL RAPPORTO
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 25

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RISOLUZIONE NORMALE DEL RAPPORTO

In vigore dal 14 ott 1960
La risoluzione normale del rapporto, oltre i casi particolari contemplati nel presente contratto, avviene nel modo seguente: 1) per licenziamento da parte del datore di lavoro; 2) per dimissioni da parte dell'impiegato. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono darsi per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo sempre il rispetto dei termini di preavviso di cui all'articolo seguente e saranno possibilmente notificati in modo che la cessazione abbia luogo alla fine dell'anno agrario.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-25