CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 33

CERTIFICATO DI SERVIZIO

In vigore dal 14 ott 1960
All'impiegato che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determinante le dimissioni o il licenziamento, il proprietario o conduttore ha l'obbligo di rilasciare, all'atto della cessazione stessa, un certificato dal quale risulti il tempo in cui l'impiegato ha prestato servizio nell'azienda e le funzioni da esso disimpegnate. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche cioè se tra l'impiegato e il datore di lavoro fosse sorta contestazione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verte sulla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza della risoluzione del rapporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-33

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CERTIFICATO DI SERVIZIO (Art. 33 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo