CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 9

COINTERESSENZA

In vigore dal 14 ott 1960
Lo stipendio può essere convenuto tra datore di lavoro e dirigente esclusivamente con il sistema della cointeressenza o anche parte in una quota fissa in denaro o natura e parte in una percentuale di cointeressenza. I criteri sui quali si basano tali forme di pagamento ed ogni modalità relativa a questo debbono risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto; comunque l'importo totale annuo da percepirsi tal dirigente non può essere inferiore allo stipendio minimo previsto dal precedente comma 3°.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-9

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COINTERESSENZA (Art. 9 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo