CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 10

PREMI DI PRODUZIONE

In vigore dal 14 ott 1960
Tra datore di lavoro e dirigente può essere convenuta a favore del secondo la corresponsione, in aggiunta allo stipendio di cui all', di premi annuali di produzione da computarsi sui maggiori utili realizzati dall'azienda dal momento dell'assunzione del dirigente o dal momento in cui viene adottato il premio di produzione. I criteri di determinazione dei premi ed il modo di pagamento di essi debbono risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-10

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PREMI DI PRODUZIONE (Art. 10 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo