CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 12

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 14 ott 1960
Il dirigente ha diritto alla tredicesima mensilità, pari allo stipendio percepito nel mese di dicembre. Qualora nel contratto individuale sia stabilito uno stipendio globale annuo, esso deve intendersi comprensivo della tredicesima mensilità; in tal caso lo stipendio mensile corrisponde ad un tredicesimo di quello globale annuo. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta alla fine dell'anno solare. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il dirigente, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell', ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato nell'anno solare. Il mese iniziato viene considerato intero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-12

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