CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 17

TRASFERTE

In vigore dal 14 ott 1960
Le spese vive per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio, previa documentazione ove è possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo. Sull'importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-17

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TRASFERTE (Art. 17 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo