CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 14
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 14 ott 1960
Il dirigente che contrae matrimonio ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni da non computarsi agli effetti delle ferie annuali.
Durante il predetto congedo straordinario, il dirigente è considerato in attività di servizio ad ogni effetto; pertanto, per tutta la durata del congedo, ha diritto a tutte le competenze contrattuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-14