CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 14

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 14 ott 1960
Il dirigente che contrae matrimonio ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni da non computarsi agli effetti delle ferie annuali. Durante il predetto congedo straordinario, il dirigente è considerato in attività di servizio ad ogni effetto; pertanto, per tutta la durata del congedo, ha diritto a tutte le competenze contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-14

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CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.) — Testo vigente | Portale Normativo