CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 11
SCATTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
In vigore dal 14 ott 1960
Il dirigente, salvo l'eventuale trattamento in atto a lui più favorevole, ha diritto a sei aumenti periodici di stipendio, di cui tre triennali e tre quadriennali, nella misura del 5% ciascuno da conteggiarsi sullo stipendio percepito alla data in cui è maturato il diritto al primo scatto.
I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente contratto si trovano già in servizio presso le aziende agricole conservano il diritto agli scatti già maturati presso dette aziende secondo il disposto dell' del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali del 19 luglio 1949.
Ai dirigenti, i quali all'entrata in vigore del presente contratto abbiano già beneficiato di uno o più aumenti di stipendio per "scatti" di anzianità di servizio, sono scomputati gli "scatti" goduti dai 6 "scatti" previsti dal presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-11