CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 6
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 14 ott 1960
Salvo esplicita clausola del contratto individuale con la quale si rinunci al periodo di prova o si limiti la prova stessa ad un periodo inferiore, l'assunzione del dirigente s'intende fatta per un periodo di prova non superiore ad un anno.
In mancanza del contratto scritto o, comunque, di lettera di assunzione, il dirigente si intende assunto senza prova ed alle condizioni tutte del presente contratto collettivo.
Durante il periodo di prova è in facoltà delle parti risolvere il contratto in qualunque momento senza obbligo di preavviso e indennità. Il dirigente avrà pero un periodo massimo di 60 giorni per lo sgombero dell'abitazione.
Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma.
Il periodo di prova deve computarsi agli effetti della anzianità di servizio.
Qualora il contratto sia risolto durante il periodo di prova od al termine di esso, il dirigente ha diritto allo stipendio per l'intero mese durante il quale la risoluzione è avvenuta.
Quando la risoluzione del rapporto avvenga, per volontà del datore di lavoro, il dirigente ha diritto per se e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di trasporto del mobilio semprechè il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato col datore di lavoro.
Se il periodo di prova effettivamente prestato è superiore a mesi 6, il dirigente ha diritto, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del periodo di prova convenuto, ai corrispondenti dodicesimi della tredicesima mensilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-6